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Che cos'è il ravvedimento operoso?

Il ravvedimento operoso permette al contribuente di sistemare in modo spontaneo irregolarità fiscali, mancati o ridotti versamenti di imposte beneficiando della riduzione delle sanzioni (art. 13 del d.Lgs. n. 472 del 1997).

Possono applicarlo tutti i contribuenti; è inibito solo in presenza di notifica degli atti di liquidazione e di accertamento nonché, in presenza di comunicazioni di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni.

Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinate condizioni e limiti di tempo.

Regolarizzare il ravvedimento operoso

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

In questo modo le sanzioni si possono ridurre a:

  1. 1/10 di quella ordinaria;
  2. 1/9 del minimo;
  3. 1/8 del minimo;
  4. 1/7 del minimo;
  5. 1/6 del minimo;
  6. 1/5 del minimo;
  7. 1/10 del minimo.;
  8. 1/15 del minimo.

Qui di seguito approfondiremo i singoli punti.

1/10 di quella ordinaria

Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto qualora il versamento venisse eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza.

1/9 del minimo

Per regolarizzare errori e omissioni il versamento dovrà essere effettuato entro il novantesimo giorno successivo al termine della presentazione della dichiarazione, oppure nel caso non sia prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore.

1/8 del minimo

Nel caso in cui vengano regolarizzati gli errori e le omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure nel caso non sia prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

1/7 del minimo

Nel caso in cui vengano regolarizzati gli errori e le omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, nel caso non sia prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore.

1/6 del minimo

Nel caso in cui vengano regolarizzati gli errori e le omissioni oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, nel caso non sia prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.

1/5 del minimo

Nel caso in cui vengano regolarizzati gli errori e le omissioni dopo la constatazione della violazione salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

1/10 del minimo

Nel caso in cui ci sia omissione della presentazione della dichiarazione e questa venga presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni.

Nel caso in cui ci sia omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto e questa venga presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.

1/15 del minimo

Per errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, fatte dopo la constatazione della violazione e prima della notifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo; questa ipotesi di ravvedimento non è applicabile per mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto e omessa installazione del misuratore fiscale.

Versare il ravvedimento operoso

Per i versamenti occorre utilizzare i seguenti modelli:

  • F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IVA, l’IRAP e l’imposta sugli intrattenimenti;
  • F23 per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
  • F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
  • F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni

Nel modello F24, sono stati attribuiti agli interessi appositi codici tributo. Gli interessi relativi alle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (elenco completo dei codici).